Art. 23

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge. Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione e alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art23 · fonte su Normattiva