Art. 298
[1]Disposizioni finanziarie
[2]Art. 8, legge numero 952/1966. Per gli adempimenti previsti dal presente capo e autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968. Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva