Art. 31

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo. La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1951, n. 604 - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art31 · fonte su Normattiva