Art. 110
[1]Riduzioni dell'imposta (articolo 25 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 14, comma 2, primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383)
[2]1. Se la successione e' aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta e' ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'articolo 98, per i quali, anteriormente all'apertura della successione non e' ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 50 per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; la dichiarazione di interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui al predetto decreto legislativo comporta la sottoposizione dell'immobile alla tutela ivi prevista. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 3, 4 e 5. 3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui ((all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame. 4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall' del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all', comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
7Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera r)) che: - "al comma 4, le parole: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»"; - "al comma 5, le parole: «all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»".
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva