Art. 38

Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprieta' coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.

Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art38 · fonte su Normattiva