Art. 5
Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potra' essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' dei beni offerti in garanzia.
Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva