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Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
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Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
Art. 1
Art. unico