E' ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, col regia decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, e gia' prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292. E' altresi' prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770. Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.

Testo vigente dal 10 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;488~artunico · fonte del testo