Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.