Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato
Art. 3
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314.
Testo vigente dal 21 febbraio 1957
