Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;369~art1 · fonte del testo