Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, e' ulteriormente prorogato di un anno.

Testo vigente dal 26 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-24;149~art1 · fonte su Normattiva