Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 26 marzo 1973
