Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 26 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;37~art1 · fonte su Normattiva