L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 sara' fronteggiato a carico del capitolo n. 265 "Acquisto, costruzione e manutenzione strumenti e macchinari, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-06;68~art4 · fonte del testo