L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 sara' fronteggiato a carico del capitolo n. 265 "Acquisto, costruzione e manutenzione strumenti e macchinari, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 marzo 1957
