I termini di validita', di cui all'art. 2 del decreto - legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214, limitatamente alle somme gia' stanziate e non ancora erogate ai Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.
Testo vigente dal 4 gennaio 1958
