Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza. Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalita' e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5 e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;852~art1 · fonte su Normattiva