Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.

Testo vigente dal 29 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-14;101~art2 · fonte su Normattiva