Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno

Art. 2Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Testo vigente dal 23 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-09;105~art2 · fonte su Normattiva