Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno
Art. 2 — Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Testo vigente dal 23 giugno 2026
