Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-quater del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, e' prorogato al 31 marzo 1991.
Testo vigente dal 4 giugno 1990
