Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' prorogato al 31 marzo 1990.

Testo vigente dal 4 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art6 · fonte su Normattiva