La corresponsione di detta annualita' di L. 61.953.740 sara' sospesa a partire dall'esercizio 1956-57, qualora entro il 30 giugno 1956 non saranno stati presentati al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti giustificativi delle spese sostenute per opere e forniture nell'importo totale di lire un miliardo, o proporzionalmente ridotta, salvo conguaglio del corrisposto, qualora risultassero detti rendiconti complessivamente di importo inferiore.

Testo vigente dal 13 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;385~art2 · fonte del testo