Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori e' autorizzata per gli anni finanziari dal 1980 al 1984 la complessiva spesa di lire 105,5 miliardi, da iscrivere quanto a lire 95,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria a norma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 10.000 milioni di cui lire 8.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le amministrazioni sopra indicate possono, ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, stipulare contratti e assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata nel primo comma del presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali del bilancio.

Testo vigente dal 16 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-10;845~art5 · fonte su Normattiva