All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 febbraio 1982
