All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;37~art2 · fonte su Normattiva