Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 30 — Estensione dei benfici agli enti indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547

La facolta' prevista dall'art. 2 puo' essere esercitata dal Ministro per la marina mercantile anche nei confronti di persone o societa' indicate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547, che ne abbiano presentato domanda ed a condizione che, ultimati i lavori, le navi siano iscritte nelle matricole dello Stato. Le costruzioni eseguite per conto di committenti nazionali nei cantieri compresi nel Territorio libero di Trieste possono essere ammesse a termini dell'art. 2 ai benefici previsti dal capo II e dal capo III della presente legge, per quella parte di tali benefici che non sia oggetto di provvidenze delle competenti autorita' del Territorio stesso.

Testo vigente dal 23 marzo 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-03-08;75~art30 · fonte del testo