All'art. 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica".
Testo vigente dal 2 gennaio 1957
