Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812. E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.

Testo vigente dal 31 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-24;756~art11 · fonte del testo