Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812. E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.
Testo vigente dal 31 agosto 1957
