La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952. Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonche' le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 marzo 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-14;128~art11 · fonte del testo