Le date di applicazione del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, di cui al precedente articolo sono:

  • 1)quella del 1 gennaio 1944 per coloro che, essendo in servizio permanente ai 31 dicembre 1943, non hanno chiesto oppure non hanno ottenuto il passaggio nell'Arma dei carabinieri in base al disposto dell'articolo 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B;
  • 2)quella in cui ha cessato dal servizio presso l'Arma dei carabinieri il personale della disciolta, milizia che si e' avvalso del disposto dell'art. 15 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B;
  • 3)quella della notifica, da parte della Commissione alleata di controllo, della raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944, al prefetto della Provincia, ancora, soggetta al Governo militare alleato, nella quale aveva sede il reparto di appartenenza del personale per prestare effettivo servizio;
  • 4)quella di restituzione al Governo italiano del territorio nel quale aveva sede il reparto presso cui il personale era assegnato per prestare effettivo servizio.

Testo vigente dal 7 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;31~art3 · fonte del testo