Il regolamento per l'attuazione della presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

  • a)per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;
  • b)sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennita';
  • c)per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;
  • d)sulle modalita' e i termini per le richieste di rimborso, nonche' per la liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Testo vigente dal 26 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;162~art2 · fonte su Normattiva