I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 e' esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unita' cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Testo vigente dal 26 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;162~art4 · fonte su Normattiva