Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonche' per la sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2 lettera d), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti.
Testo vigente dal 18 agosto 1967
