Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della, costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti. L'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrale della presente legge. Il suddetto piano poliennale sara' attuato entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dal precedente art. 1.

Testo vigente dal 8 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art2 · fonte del testo