Il comune di Loreto e' autorizzato a comprendere, nei suoi piani particolareggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalita' dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono, o meno, essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprieta', singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano regolatore e dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune. Il comune dovra', altresi', notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sara' corrisposta ai proprietari una indennita' secondo le norme della presente legge.

Testo vigente dal 11 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;583~art5 · fonte su Normattiva