Per la determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguira' la procedura seguente:
- a)il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perche', in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e - in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale - determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b)nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;
- c)effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d)il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni
- e)nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
- f)trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita', come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;
- g)le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, tua per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.
Testo vigente dal 24 gennaio 1963
