Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente articolo 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati. Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla post-sincronizzazione. Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilita' dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Della sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3.
Testo vigente dal 23 novembre 1979
