L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto e' comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art22 · fonte su Normattiva