I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge dovranno rimanere aperti al pubblico. Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art19 · fonte su Normattiva