Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'articolo 81 della suddetta legge che prevedono anche la possibilita' di accordare soprassoldi connessi al trasferimento del personale ferroviario, sono applicabili anche al personale dirigenziale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quando ne ricorrano le condizioni. Per il predetto personale le prestazioni oltre l'orario di lavoro previsto nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere compensate anche con il premio di esercizio che e' da corrispondere al medesimo, sulla base dell'articolo 70 della legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Testo vigente dal 14 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-06;197~art12 · fonte su Normattiva