Il terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per con seguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica e di provenienza".
Testo vigente dal 14 giugno 1975
