Per l'ammissione all'inquadramento a ruolo, oltre alle condizioni indicate al secondo comma dell'articolo 1 si richiede il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'eta' non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque anni nel caso di anzianita' accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni di legge concernenti i titoli di precedenza e preferenza. Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'articolo 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 14 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-06;197~art3 · fonte su Normattiva