Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente elevato a lire 520 miliardi. La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' ripartita tra le varie regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di edilizia residenziale gia' finanziati e dello stato di utilizzazione dei fondi gia' assegnati. Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale. Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62. Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la contrazione di mutui destinati alla realizzazione di programmi comunali di edilizia abitativa che siano stati deliberati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art13 · fonte su Normattiva