La domanda di accesso al Fondo centrale di garanzia deve essere presentata dai soggetti beneficiari contestualmente alla richiesta di finanziamento. L'istituto o azienda di credito trasmette al Mediocredito centrale domanda di garanzia e concede il prestito dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito, per la concessione del prestito medesimo.
Testo vigente dal 18 agosto 1984
