La domanda di accesso al Fondo centrale di garanzia deve essere presentata dai soggetti beneficiari contestualmente alla richiesta di finanziamento. L'istituto o azienda di credito trasmette al Mediocredito centrale domanda di garanzia e concede il prestito dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito, per la concessione del prestito medesimo.

Testo vigente dal 18 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467~art4 · fonte su Normattiva