E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedera' con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art61 · fonte su Normattiva