Sul fondo di cui all'articolo 1 graveranno altresi' i contributi ordinari, da attribuirsi con le modalita' indicate nell'articolo 2, agli altri Enti ed istituzioni teatrali citati dall'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, nonche' quota parte degli oneri connessi alle facilitazioni di viaggio concesse dal Ministero dei trasporti alle categorie dei lavoratori dello spettacolo.

Testo vigente dal 25 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-08;1519~art3 · fonte su Normattiva