La liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza e' calcolata sugli stipendi percepiti alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413, in base ai criteri di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372, a condizione che la relativa domanda sia presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-08-09;367~art2 · fonte su Normattiva