Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a L. 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.

Testo vigente dal 9 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;862~art3 · fonte su Normattiva