Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un triennio. Nel corso del triennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilita', licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresi', quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, sempreche' non sia possibile assegnare l'incaricato - con provvedimento modificativo dell'atto di nomina, - ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia o regione per l'insegnamento della disciplina, o gruppo di discipline cui si riferisce l'abilitazione di cui e' fornito. Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse o assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati. L'insegnante incaricato che, nel corso del triennio, sia, stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art6 · fonte su Normattiva