Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna, cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente articolo 18, rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra stessa.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art19 · fonte su Normattiva