Ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, l'espressione "piano di settore" e' sostituita dalla seguente: "linee programmatiche per favorire nel triennio 1984-1986 il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale". Le parole "abilitate alla navigazione" di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, sono soppresse. L'articolo 12 nonche' il secondo comma dell'articolo 17 della stessa legge sono abrogati. Le disposizioni di cui al terzultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 599, abrogate dalla legge 26 luglio 1984, n. 396, non si applicano neanche ai contratti di costruzione stipulati antecedentemente al 1 gennaio 1984. Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera, iniziata nel periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1986, un contributo fino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma precedente i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598.
Testo vigente dal 5 aprile 1985
