Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 11 — Copertura finanziaria

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 10.000 milioni la voce "Fondo investimenti e occupazioni". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art11 · fonte su Normattiva